Search results for " Rinvio pregiudiziale"
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tra controllo accentrato di legittimità costituzionale e disapplicazione: la Corte di giustizia di…
2014
Con la sentenza A c. B e altri (CGUE 11 settembre 2014 C-112-13) la Corte di giustizia si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dei meccanismi procedurali, vigenti in Austria, volti a risolvere le antinomie tra fonti interne e diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il problema, in particolare, si è posto per via di una recente sentenza del Verfassungsgerichtshof (Tribunale costituzionale federale austriaco, in prosieguo “VFGH”), nella quale si afferma che la Carta dei diritti fondamentali integra il parametro nazionale di costituzionalità. In un contesto, come quello austriaco, nel quale vige un sistema di controllo accentrato di l…
Contributo allo studio delle modifiche “indirette” al processo del lavoro introdotte con il D.Lgs. n. 149/2022
2023
L’Autore esamina alcune delle modifiche al codice di procedura civile introdotte con il D.Lgs. n. 149/2022, interrogandosi circa la loro applicabilità al processo del lavoro. Si tratta, in particolare: delle ordinanze ex artt. 183 ter e quater c.p.c.; del procedimento “semplificato” ex artt. 281 decies e ss., c.p.c.; delle udienze mediante collegamenti audiovisivi e del deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza (artt. 127-127 ter c.p.c.); del rinvio pregiudiziale in Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. The Author examines some of the amendments to the Code of Civil Procedure introduced with Legislative Decree no. 149/2022 and their applicability to the labor process. These are, in …
IL “DE PROFUNDIS” DEL GIUDICATO INTERNO
2017
Quel che è certo è che viene superato, attraverso il rinvio alla Corte di giustizia, il giudicato interno: infatti la Corte non è chiamata a giudicare su di esso e la sentenza che ne sortirà comporterà inevitabilmente il suo travolgimento, quale che sia la risposta al quesito posto dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato. È quindi cambiato, almeno nel momento in cui vi sia da applicare il diritto europeo, il ruolo dell’Adunanza plenaria, che non chiude più il processo innovativo giurisprudenziale e che non ne rappresenta così il punto di arrivo.